1. Il presente
regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a
fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da ADR
EUROPA Srl (“ADR Europa”, ovvero “l’Organismo”) che le parti intendono
risolvere bonariamente.
2. Il Regolamento si
applica alle Mediazioni amministrate da ADR Europa in relazione a
controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive
modifiche. Le controversie internazionali possono essere soggette ad
altro regolamento.
3. In caso di
sospensione o cancellazione di ADR Europa dal registro degli organismi
deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso
proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla
data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.
ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE
1. La parte di una lite
che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede
legale di ADR Europa l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto,
o in forma libera, che deve contenere:
a. l’indicazione di ADR Europa e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
b. il nome, i dati
identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali
rappresentanti e/o consulenti muniti dei necessari poteri e/o
patrocinatori legali presso cui effettuare le comunicazioni;
c. l'oggetto della lite;
d. le ragioni della pretesa;
e. il valore della
controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di
procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile
ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti sulla stima,
l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €
250.000, r lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del
procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo
dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di
riferimento.
2. La Mediazione ha una
durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza, salva diversa
volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del
giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il
deposito dell’istanza.
3. ADR Europa comunica
alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento
necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene
effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali
esigenze logistiche dell’Organismo e delle parti. L’istante, in aggiunta
all’Organismo, è invitato a farsi parte attiva per effettuare le
comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in
relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei
termini di prescrizione e decadenza.
4. La parte convocata è
invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque
non oltre 7 giorni antecedenti l’incontro. L’adesione e l’eventuale
richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla
corresponsione delle spese di avvio. Le richieste di rinvio del primo
incontro saranno comunque valutate caso per caso.
ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE
1. La Mediazione si svolge nelle
sedi di ADR Europa. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e
del mediatore ADR Europa può fissare lo svolgimento della procedura in
altro luogo ritenuto più conveniente.
2. In caso di formulazione della
proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa
può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad
allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti
intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima
può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata
partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.
3. Adr Europa ha la possibilità
di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri
organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per
singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle
negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le
associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del
Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la
medesima controversia.
4. Nei casi in cui all’articolo
5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con
la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in
mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di
conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata
partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato
dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo.
ART. 4 NOMINA DEL MEDIATORE
1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del
Registro.
La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.adreuropa.it;
I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere
in possesso di una specifica formazione e uno specifico
aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di
formazione in base all’art.18 del DM 180/2010 modificato con DM
145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento
e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di
mediazione svolti presso organismi iscritti.
L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il
tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DM
145/2011.
In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito
alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla
procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono
tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza,
imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero
procedimento di mediazione.
L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro
che sono inseriti nella propria lista.
Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi,
ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla
previsione di cui all’art.3, comma 1 lett.b) del d.m. 145/2011
Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a
quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.m. 145/2011, secondo
cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti
criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione
predeterminati e rispettosi della specifica competenza
professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea
universitaria posseduta.
A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a
raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio
elenco,
tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza
professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica,
umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di
esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciasc un
mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento
dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei
contribut i
scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero
di mediazioni svolte con successo ecc.).
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque,
si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia
e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di
competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In
questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti
che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da
considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di
turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di
competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di
controversia che pres enta profili di alta difficoltà (sia sul piano
della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di
mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei
mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà
essere compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può
fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in
considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche
competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche
e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la
propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non
comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni,
l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i
criteri sopra indicati.
Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITÁ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio
dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione
di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice
europeo di condotta per mediatori.
2. In casi eccezionali, ADR Europa può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco.
3. In casi eccezionali, ADR Europa può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco.
ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA
1. Alle persone fisiche è
richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La
partecipazione per il tramite di rappresentanti, diversi dal legale che
assiste, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante
apposita delega scritta con i necessari poteri per definire la
controversia.
2. Alle persone
giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione
tramite un rappresentante, diverso dal legale che assiste, fornito dei
necessari poteri per definire la controversia mediante apposita delega
scritta.
3. Le parti possono
farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L’assistenza
legale è disciplinata da norme di legge. Nelle mediazioni c.d.
volontarie, i legali possano intervenire per assistere le parti nel
momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di
sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme
imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.
ART. 7 INCONTRI DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
1. Il mediatore è libero di condurre gli
incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese
quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso,
la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione
della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna
soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.
2. Il primo incontro tra le parti e il mediatore
avviene entro trenta giorni dal deposito dell’istanza, salvo eventuali
esigenze delle parti, ed ha lo scopo di verificare le concrete
possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti
decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo
l’incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal
caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle
parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura
3. Se le parti e gli avvocati ritengono che
sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti
sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e
impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di
mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri.
4. Il mediatore può aggiornare la Mediazione
affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere
nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria
l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad
agevolare la conciliazione.
5. Nelle controversie che richiedono specifiche
competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore
può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i
tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è
determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o
diversamente concordato con le parti
6. A discrezione dell’Organismo, possono essere
ammessi ad assistere all’incontro di mediazione come tirocinanti altri
mediatori, dando precedenza a quelli della lista di ADR Europa. Il
mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di
indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.
7. Le parti hanno diritto di accesso agli atti
della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha
diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni
separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito
fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre
anni decorrente dalla conclusione della procedura.
8. Il mediatore e le parti concordano di volta
in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle
sessioni private devono essere ritenuti riservati.
ART. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE
1. Il mediatore si riserva il diritto di non
verbalizzare alcuna proposta, tenuti in particolare considerazione, tra
gli altri fattori:
a. il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte;
b. l’esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale;
c. la mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti.
2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta
non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle
informazioni acquisite nel corso del procedimento.
ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
1. La Mediazione si considera conclusa quando:
a. le parti hanno conciliato la controversia;
b. le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite;
c. sono decorsi tre mesi dal deposito dell’istanza di
mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti
con il mediatore e l’Organismo.
2. Di quanto al punto precedente si dà atto in
apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che
ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale
impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.
3. Il verbale di mancato accordo o di mancata
partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di ADR Europa
diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.
4. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute.
5. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna
parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da
trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione
tenuto dal Ministero della Giustizia.
ART. 10 RISERVATEZZA
1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e
tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno di ADR Europa
non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi
nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre
elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento
giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona partecipante
alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono
tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o
presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o
di altra natura:
a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
b. ammissioni fatte dalla controparte;
c. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato
la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta
dalla controparte o dal mediatore.
4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
a. tutte le parti consentono a derogarvi;
b. sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.
5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione.
ART. 11 INDENNITÀ
1. Salvo diverso
accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere ad ADR Europa,
inclusive del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento
dell'avvio della procedura allegate al presente Regolamento.
2. Con il consenso delle
parti e di ADR Europa, l'indennità di mediazione potrà essere
determinata sulla base di criteri diversi, specie in vicende di
particolare difficoltà, importanza e complessità.
ART. 12 RESPONSABILITÁ DELLE PARTI
1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di
mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze
che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del
deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente
dell'Organismo;
b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e
la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f. la determinazione del valore della controversia;
g. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
h. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle
condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
i. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o
al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della
procedura.
2. ADR Europa non può essere comunque ritenuta
responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o
prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente
dell'Organismo stesso, conseguenti a: a. mancata o ritardata
effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non
riconducibili alla responsabilità dell'Organismo; b. imprecisa, inesatta
o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto
tutelato ad opera dell'istante. In entrambi i casi uniche responsabili
sono le parti interessate.
3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza
o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di
mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza
l'indicazione della data dell'incontro di mediazione
ART. 13 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI
1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti,
il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento
arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.
ART. 14 MODALITÀ TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE
1. Al fine di rendere
più spedita ed agevole la procedura di mediazione possono essere
utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie
informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della
sicurezza delle comunicazioni.
2. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.
3. Con riferimento alle
singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi
alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni
telefoniche via fax, posta, email.).
4. ADR Europa si impegna
a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati
dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in
maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e
attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, ADR Europa non può
essere considerato responsabile qualora soggetti terzi intercettino o
accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e
nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio
dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.
5. Le parti ed il
mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo
all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate
nell'invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica.
Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le
apposite funzioni presenti nell'applicazione.
6.In alternativa alla
modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga
opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro (e/o gli incontri)
potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a
distanza come la conferenza telefonica.
7. Il verbale e
l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne
la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà
avvenire a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale
potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la
provenienza.
ART. 15 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME
Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la
parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole
procedurali sono interpretate e applicate da ADR Europa.
ART. 16 LEGGE APPLICABILE
1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.
COMPILA IL FORM
COMPILA IL FORM PER AVVIARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO