Organismo di Mediazione Civile e Commerciale ed Ente di Formazione
(iscritto al Ministero di Giustizia rispettivamente con n. 1071 e n. 452).

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a cura di: Responsabile Scientifico ADR Europa, Dott. Ornella AMEDEO

Formatore teorico – pratico ADR Europa, Avv. Caterina TOSATTI



La sentenza emessa il 18 marzo 2020 dal Tribunale di Brescia ci dà modo di tornare, laddove ce ne

fosse stato bisogno, sulla materia della prescrizione: no, non quella dei reati, di cui erano piene le

cronache giornalistiche prima dell’avvento della pandemia da Covid-19, bensì la prescrizione civile dei

diritti.

Infatti, il Giudice estensore della pronuncia in commento ha adottato una posizione del tutto peculiare

ed inedita, nel panorama giurisprudenziale, circa il momento in cui la domanda di Mediazione produce

l’effetto di sospendere l’eventuale termine di prescrizione del diritto che si fa valere.

Perchè questo punto è così importante? Ebbene, immaginate di avere un termine, fissato per legge, di

10 giorni per attivare un giudizio: immaginate di compiere un atto che la legge definisce ‘interruttivo’,

cioè che ‘congela’ il vostro termine di 10 giorni e lo fa decorrere da capo. Non pensate sia importante

capire QUALE TIPO DI ATTO interrompa il vostro termine e, soprattutto, DA QUANDO?


C O S A E ’ S U C C E S S O


La vicenda sottoposta al Giudice bresciano riguarda un’impugnativa di delibera assembleare

condominiale.

La Sig. ra Rossi ha impugnato una delibera che aveva deciso che ciascun condòmino pagasse una

certa somma a titolo di spese legali, alle quali il Condominio era stato condannato avendo perso una

causa.

Prima di promuovere l’impugnativa, la Sig. ra Rossi ha promosso la Mediazione, essendo questa

obbligatoria per la materia condominiale: non essendo le parti riuscite, a quanto pare di capire, a

raggiungere l’accordo, è stato attivato il giudizio.

Proprio su questo punto il Giudice ha emesso la sentenza, in quanto il Condominio, costituitosi in

causa, ha affermato che la Sig. ra Rossi avesse perso il diritto ad impugnare, perchè la

comunicazione della domanda di Mediazione e della data del primo incontro era arrivata al Condominio

dopo la scadenza del termine per impugnare, cioè dei 30 giorni dalla comunicazione del verbale.

Infatti, la Sig. ra Rossi aveva depositato la domanda nel trentesimo ed ultimo giorno utile per

promuovere l’impugnativa, ma la comunicazione della domanda di Mediazione e della data del primo

incontro è arrivata al Condominio dopo tale termine.

Il Condominio sostiene quindi che la Sig. ra Rossi sia decaduta, dato che la legge (art. 5 D. Lgs.

28/2010) prevede che i termini di prescrizione e di decadenza – quale è quello per impugnare le

delibere condominiali – siano interrotti a partire dalla comunicazione della domanda di mediazione

all’altra parte.


Pertanto, essendo decaduto dal diritto di impugnare, la Sig. ra Rossi non avrebbe nemmeno potuto

promuovere la causa di impugnativa.

Ecco perchè il Giudice decide in prima battuta e su istanza delle parti sulla questione preliminare della

decadenza dal diritto ad impugnare, dato che da essa dipende la prosecuzione o meno del giudizio.


LA DECISIONE


Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di tardività e decadenza dall’impugnazione da parte della Sig.

ra Rossi ed ha quindi rimesso la causa in istruttoria.

Il Giudice ha infatti ritenuto di interpretare in modo del tutto particolare il disposto dell’art. 5, comma 6°,

del D. Lgs. 28/2010, in base al quale:

<<Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla

prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione


impedisce altresì la decadenza […] >>


Infatti, richiamando una precedente pronuncia del Tribunale di Firenze, ma dando un’interpretazione

personale della stessa, il Giudice ha EQUIPARATO LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE AL

PROCESSO INTRODOTTO CON RICORSO, sostenendo che, come in quest’ultimo si dice che ‘la lite

è pendente’ a partire dal DEPOSITO DEL RICORSO, non dalla sua notifica alla controparte, così la

Mediazione sarebbe pendente a partire dal DEPOSITO DELLA DOMANDA e non dalla sua

comunicazione, con la conseguenza per cui gli effetti di cui all’art. 8 D. Lgs. 28/2010 dovrebbero

‘retrocedere’ al deposito della domanda, laddove la comunicazione della stessa e della data del primo

incontro sia fatta dopo un eventuale termine di prescrizione o decadenza.


PERCHE’ E’ INTERESSANTE


Come noto al nostro lettore, la possibilità di impugnare una delibera condominiale incide sulla ricchezza

individuale.

Infatti, se il condòmino ‘riesce’ ad impugnare una delibera, ha la possibilità di ribaltarne il contenuto,

laddove sia vittorioso in giudizio e, pertanto di evitare di pagare una somma o di tenere un determinato

comportamento per lui gravoso.

Ecco perchè discutere del termine di impugnazione di una delibera condominiale non è questione di

poca importanza o per ‘addetti ai lavori’: riguarda tutti noi.

Ora, qual è il problema?

Se la delibera che intendiamo impugnare è affetta da vizi di annullabilità (non siamo stati convocati, si

è votato su un punto che non era all’Ordine del Giorno, non c’era il quorum deliberativo per votare un

determinato punto, è stato deliberato un riparto erroneo), abbiamo l’obbligo di attivarci entro 30 giorni:

questo termine decorre dal giorno dell’Assemblea se eravamo presenti ed abbiamo votato contro

l’approvazione, dal giorno in cui abbiamo ricevuto il verbale se invece eravamo assenti.

Come noto, l’art. 5 D. lgs. 28/2010 ha imposto che, in materia condominiale, sia necessario tentare la

Mediazione prima di avviare il giudizio: così, nel termine di 30 giorni visto sopra, dovremo attivare la

Mediazione.

Come si attiva una Mediazione?


Si deposita un’Istanza di Mediazione (la domanda) presso un Organismo di Mediazione collocato nel

luogo in cui si trova il Condominio: l’Organismo di Mediazione sceglie un Mediatore, fissa il primo

incontro tra questi e le parti ed invia alla parte chiamata (la parte nei cui confronti si propone la

Mediazione) la Lettera di Convocazione, che contiene l’Istanza di Mediazione e l’indicazione del

Mediatore e della data e del luogo del primo incontro.

Ora, l’art. 8 del D. Lgs. 28/2010 prevede che:


<<La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo


ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.>>


Questo è, a nostro avviso, il punto fondamentale che non viene colto dalla pronuncia in commento: il

Legislatore del Decreto 28 ha appositamente previsto che la Lettera di Convocazione sia

comunicata ANCHE A CURA DELLA PARTE ISTANTE all’altra parte.

E’ allora evidente che la parte istante, quella che attiva la Mediazione, non è né obbligata ad né le è

permesso affidarsi ESCLUSIVAMENTE all’Organismo per comunicare alla parte chiamata che la

Mediazione è stata attivata e data e luogo del primo incontro.

La possibilità della parte istante di inviare lei stessa la Lettera di Convocazione è stata prevista

proprio per lasciare nella sua disponibilità il termine di prescrizione e/o decadenza: chi meglio di lei sa

QUANTO MANCA allo spirare del termine e, pertanto, quanto è importante che la Lettera di

Convocazione raggiunga la parte chiamata in tempo?

Anche dal punto di vista dell’analogia creata tra Mediazione e procedimento per ricorso la pronuncia

bresciana non convince.

Nel nostro ordinamento vige una regola molto netta circa l’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE, che

siamo soliti riassumere nella frase in claris non fit interpretatio, ovvero se il significato è chiaro,

non è necessario spiegarlo.

A fronte di quanto detto sopra circa l’art. 8 D. Lgs. 28/2010, non ci sembra che la norma abbia un

significato dubbio o controverso, il quale necessiti di interpretazione da parte del Giudice.

Ancora. L’art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile (anche note come ‘Preleggi’)

afferma che nell’applicare la legge non si possa attribuirle un senso diverso da quello fatto

palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione e secondo l’intenzione del

Legislatore.

Non solo. Il ricorso all’analogia, cioè all’applicazione ad un caso concreto di norme previste per un

caso diverso, è permesso dal nostro ordinamento (art. 12, comma 2 delle Preleggi) solamente se sia

necessario COLMARE UNA LACUNA NELLA LEGGE.

Non ci sembra che l’art. 8 D. Lgs. 28/2010 integri un simile caso: la norma esiste, è chiara e non

equivoca nel suo significato letterale e ne traspare anche l’intenzione del Legislatore.


Ma non è tutto. Il Giudice sostiene che la procedura di Mediazione è simile al ricorso, perchè il

procedimento per ricorso fa sì che la pendenza della lite (l’esistenza della stessa, potremmo dire)

dipenda dal deposito, non dalla notifica.

Tuttavia, il procedimento per ricorso non è disciplinato in modo unitario nel nostro ordinamento.

Per ogni tipo di procedimento che si avvia con ricorso viene dettata una disciplina ad hoc.

Ad esempio, il ricorso per Cassazione viene PRIMA NOTIFICATO e solo successivamente depositato

(iscritto a ruolo), per cui in ‘quel’ procedimento per ricorso la lite viene ad esistere al momento della

notifica, non del deposito.

Con il risultato che, volendo applicare in via analogica il procedimento per ricorso alla procedura di

Mediazione per spiegare una presunta ‘lacunosità’ delle seconda, si viene a creare più incertezza di

quanta non se ne elimini …

Vi sono poi affermazioni, nella sentenza, che non tengono affatto conto del tenore letterale della norma

di cui all’art. 8 D. Lgs. 28/2010.

Ad esempio, sostenere che <<la comunicazione dell’invito ad aderire alla procedura di mediazione può

essere inoltrata alla controparte a mezzo posta o a mezzo e – mail pec>> significa ignorare che l’art. 8

testualmente recita <<CON OGNI MEZZO IDONEO AD ASSICURARNE LA RICEZIONE>>, quindi

anche una consegna a mani.

Affermare che <<l'istanza di mediazione consiste nella compilazione telematica di un modulo, con

l'invio nei successivi giorni da parte dell'Organismo del numero di protocollo e del giorno di fissazione

dell'incontro>> significa ignorare le modalità di gestione della procedura, che possono essere tante

quanti sono gli Organismi.

Significa far diventare la fattispecie concreta una regola generale ed astratta valevole per tutti i casi, ma

così non può essere.

L’ulteriore affermazione secondo la quale la comunicazione potrebbe non raggiungere la parte

chiamata, perchè, ad esempio, la Raccomandata A.R. potrebbe rimanere in giacenza presso l’Ufficio

Postale significa dare alla parte chiamata GARANZIE CHE IL LEGISLATORE NON LE HA

CONFERITO.

Rammentiamo che nel processo civile, volendo fare analogie simili a quelle operate dalla pronuncia in

commento, se l’azione non viene proposta entro un certo termine, LA PARTE PERDE LA

POSSIBILITA’ DI ATTIVARE IL GIUDIZIO.

Punto.

E’ possibile ‘recuperare’ il termine, ma non sempre, bensì solamente laddove la legge lo preveda e

adducendo validi motivi impeditivi che hanno condotto alla decadenza per giustificarsi ed ottenere

un nuovo termine.

Il fatto che, nel caso concreto, l’Amministratore del Condominio, cui andava comunicata la Lettera di

Convocazione, non fosse un ‘professionista’ dotato di PEC, ma un condòmino dello stesso palazzo,

non ci sembra poter integrare un eccezione alla regola posta dagli artt. 5 e 8 D. Lgs. 28/2010. Non solo.

Garantire un simile salvacondotto alla Mediazione da comunicare all’Amministratore ‘interno’ potrebbe


creare gravi conseguenze di tenuta del sistema per violazione del principio di uguaglianza

previsto dall’Art. 3 della Costituzione.