Originariamente, con il d.lgs.28/2010 (attraverso il quale venne introdotto per la prima volta in Italia l'Istituto della Mediazione, si prevedeva (all'art.5 comma 1) la natura strutturale e non temporanea della Mediazione Obbligatoria.
Con la sentenza n.272 del 6 Dicembre 2012, la Corte Costituzionale dichiarò che tale disciplina risultava illegittima perchè posta in violazione degli art.76 e 77 Cost. visto che la "sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale connessa al mancato previo esperimento del procedimento di mediazione" non poteva essere prevista con lo strumento del Decreto Legislativo (quindi del d.lgs 28/2010), mancando nella relativa Legge Delega (l.69/2009) una specifica indicazione in tal senso.
Nel 2013 l'obbligatorietà venne poi reintrodotta, con alcune modifiche rispetto alla disciplina originale, per opera del cd. "Decreto del fare" (d.l. del 21.06.2013 n.69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia") convertito, con modifiche, nella legge del 09.08.2013 n.98.
Con il d.lgs 28/2010 si prevedeva che l'obbligatorietà della Mediazione fosse di natura transitoria e sperimentale: si prevedeva infatti che detta disciplina dovesse avere un'efficacia di soli 4 anni e che al termine di due anni dall’entrata in vigore del "Decreto del fare" (d.l. del 21.06.2013 n.69), il Ministero della Giustizia avesse il compoito di attivare il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
Nel 2017, con il d.l.24.04.2017 n.50, poi convertito con modificazioni, nella l. 21.06.2017 n.96 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", si modificò attraverso l'art.11-ter la disciplina posta dall'art.5 comma 1-bis del d.lgs 04.03.2010 n.28 ponendo la disciplina della cd. Mediazione Obbligatoria ante causam o ex lege, per la quale le parti di una controversia civile o commerciale sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità della domanda) il Procedimento di Mediazione.
Con questo articolo quindi viene eliminato il carattere temporaneo dell'Istituto e stabilizzato nell'Ordinamento l'efficacia della disciplina della Mediazione Obbligatoria, divenuta ormai uno strumento stabile, riconosciuto e, appunto, efficace nella risoluzione delle controversie tra le parti.